Il D.lgs. 14/2019, noto anche come Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha introdotto all’art. 2086 del codice civile il comma 2, che statuisce il dovere per l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, ciò anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché il dovere di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. La struttura degli assetti è rimessa alla discrezionalità dell’imprenditore che sceglierà le soluzioni maggiormente indicate in funzione delle caratteristiche dell’impresa, in aderenza ad un generale criterio di proporzionalità declinato in relazione sia alle dimensioni dell’impresa che alla natura dell’attività esercitata. Con riferimento al profilo dimensionale, nelle imprese di maggiori dimensioni si renderà necessaria un’organizzazione più articolata del sistema di gestione e, ove presente, del sistema di controllo interno, con la presenza di funzioni di compliance, di gestione del rischio e sicurezza. Per quanto attiene, invece, alla natura dell’impresa, è plausibile che il legislatore abbia inteso riferirsi al tipo di attività economica esercitata, il che comporta la differenziazione dell’assetto a seconda del settore merceologico di riferimento o dell’attività concretamente esercitata.
Riferimenti normativi:

